La Legge del 17 dicembre 2021, n. 215 ha convertito il Decreto-Legge del 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ridefinendo in modo importante la nomina, il ruolo e gli obblighi del preposto. Vediamo nel dettaglio tutte le novità introdotte.
Il preposto: l’obbligo della nomina
La prima novità riguarda l’articolo 18 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), che introduce la lettera b-bis relativa alla figura del preposto. Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:
“individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.”
Ciò determina, dunque, due novità: innanzitutto l’obbligo penalmente sanzionato a carico del datore di lavoro di nominare formalmente il preposto o i preposti e la possibilità di prevedere un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto. Tale previsione è stata operata anche a causa dei nuovi obblighi del preposto, che comportano un ampliamento dell’azione e di conseguenza maggiori responsabilità.
Importante è ricordare anche il sistema di sanzioni previste per il datore di lavoro e il dirigente in caso di violazione. In particolare, l’Art. 18, co. 1, lett. … b-bis) indica l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)] modificato dalla Legge n. 215/2021, conversione del Decreto-Legge n. 146/2021.
Infine, l’individuazione del preposto deve essere esplicita e scritta. L’azienda individua il preposto con un suo atto interno, che può essere una nomina, un atto di individuazione, un incarico, una comunicazione del ruolo di preposto ecc. Il lavoratore deve firmarlo per presa visione, o per accettazione. La legge quindi lascia libertà di forma all’azienda su come individuare/nominare il preposto.
Nuovi obblighi anche per il preposto
La norma introduce anche nuovi obblighi per il preposto, i quali vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all’articolo 19 del Testo Unico. In particolare, il preposto potrà agire al verificarsi di qualsiasi condizione di pericolo che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature. Quindi, in presenza di “non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale”, il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:
• intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
• interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
• se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo, interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
Il preposto, quindi assume un ruolo centrale, al fianco di datore di lavoro e dirigente.
Oltre, a quanto riportato finora l’articolo 26 del Testo Unico prevede un ulteriore integrazione che riguarda l’obbligo di nomina del preposto anche per lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori, devono quindi indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati per svolgere le funzioni di preposto. Dunque, è necessario che almeno un operatore presente in cantiere sia nominato e formato per ricoprire tale ruolo. I datori di lavoro che non comunicano ai committenti il nominativo del preposto sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale: “arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro” [Art. 55, co. 5, lett. d)]
Altre modifiche: la formazione
Altre modifiche riguardano la formazione del preposto. Innanzitutto, le attività formative dovranno essere svolte interamente in presenza, quindi non sarà possibile avvalersi di formazione blended o in e-learning. Inoltre, la formazione necessiterà di un aggiornamento biennale e non più quinquennale.
Entro il 30 giugno 2022 era prevista la pubblicazione di un nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione del preposto, ma che porta con sé anche l’obbligo formativo per il datore di lavoro.
Ad oggi non c’è ancora traccia di questo ASR, ma aspettiamo l’evolversi della situazione che comporterà novità importanti ed un’evoluzione della normativa.