
Questo mese entra ufficialmente in vigore il D.M. che regolamenta la nuova prevenzione incendi. Vediamo gli aspetti che coinvolgono direttamente le aziende che fanno formazione.
Il 04/10/2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021, recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (in genere denominati “Addetti Antincendio”) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti. Ricordiamo che, le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:
- l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio
- lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (fino ad oggi denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
Inoltre, il nuovo decreto modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia: - Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
- Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
- Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 10/3/98 prevede: - Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
- Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
- Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore
Le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, ovvero in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico (tutti i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento relativamente alle durate, contenuti minimi sono riportati all’allegato III del D.M. D.M. 02/09/21).
C’è da dire che, all’art. 7, come “disposizioni transitorie e finali”, il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con il precedente decreto sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021 (entro il 4 aprile 2023). Pertanto, fino al 4 aprile 2023 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le “vecchie” regole previste dal D.M. 10/03/98.
Per tutto quanto sopra, sul Gestionale A.D.L.I., fino al 31/03/2023, saranno ancora disponibili i programmi previsti dal “vecchio” D.M. 10/3/98 per dare la possibilità a tutti di poterne fruire per i corsi già in programma.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi: - entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
- in alternativa, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono stati svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto (ossia entro il 4 ottobre 2023).
Per ogni eventuale ed ulteriore informazione in merito, siamo a disposizione ai seguenti e soliti contatti:
E-mail: info@assosafe.org;
Telefono fisso: 049 8074321;
Telefono cellulare: 388 3262113