Cambia la prevenzione incendi: ecco cosa dice la nuova normativa!

Questo mese entra ufficialmente in vigore il D.M. che regolamenta la nuova prevenzione incendi. Vediamo gli aspetti che coinvolgono direttamente le aziende che fanno formazione.

Il 04/10/2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021, recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (in genere denominati “Addetti Antincendio”) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti. Ricordiamo che, le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:

  1. l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio
  2. lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (fino ad oggi denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
    Inoltre, il nuovo decreto modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:
  3. Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
  4. Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
  5. Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore
    Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 10/3/98 prevede:
  6. Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
  7. Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
  8. Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore
    Le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, ovvero in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico (tutti i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento relativamente alle durate, contenuti minimi sono riportati all’allegato III del D.M. D.M. 02/09/21).
    C’è da dire che, all’art. 7, come “disposizioni transitorie e finali”, il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con il precedente decreto sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021 (entro il 4 aprile 2023). Pertanto, fino al 4 aprile 2023 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le “vecchie” regole previste dal D.M. 10/03/98.
    Per tutto quanto sopra, sul Gestionale A.D.L.I., fino al 31/03/2023, saranno ancora disponibili i programmi previsti dal “vecchio” D.M. 10/3/98 per dare la possibilità a tutti di poterne fruire per i corsi già in programma.
    Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:
  9. entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
  10. in alternativa, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono stati svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto (ossia entro il 4 ottobre 2023).

Per ogni eventuale ed ulteriore informazione in merito, siamo a disposizione ai seguenti e soliti contatti:


E-mail: info@assosafe.org;
Telefono fisso: 049 8074321;
Telefono cellulare: 388 3262113

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