Codice di Prevenzione Incendi: Sarà una rivoluzione!

La modifica è di grande portata poiché diventa obbligatorio applicare la normativa prestazionale del Codice a ben 42 delle 80 attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Più nel dettaglio, la normativa prestazionale diventerà l’unica via percorribile per tutte le attività elencate nel Dpr 151/2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività che attualmente sono dette “soggette e non normate”.

Dal 1° novembre in vigore la versione modificata e revisionata del nuovo Codice prevenzione incendi, si punta all’’annullamento definitivo del doppio binario in favore di un  testo unico organico e sistematico che valorizza un approccio prestazionale e flessibile alla progettazione dell’antincendio.

Un processo di rinnovamento della prevenzione incendi che si è evoluto nel tempo adeguandosi agli standard europei ed internazionali con il dm 3 agosto 2015, che ha revisionato l’approccio prescrittivo introducendo il metodo prestazionale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 18 ottobre 2019, modifiche all’allegato 1 al decreto del ministro dell’Interno 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n139, si procede ad un’ampia revisione del Codice che entra in vigore ufficialmente dal 1° novembre 2019, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

Con il dm 12 aprile 2019 entrato in vigore dal 20 ottobre 2019, il Codice di prevenzione incendi diventa obbligatorio, ossia l’unico testo di riferimento per le attività soggette a controlli dei vigili del fuoco ma, non normate, con definitiva eliminazione del doppio binario. Le attività che rientrano nella categoria “non normate” sono 42 rispetto ad un totale di 80, per queste attività non è ancora stata definita una specifica regola tecnica e fino ad ora i progettisti  potevano scegliere se percorre il vecchio binario con l’approccio prescrittivo o avvalersi del Codice di prevenzione incendi. Dal 20 ottobre viene annullata la possibilità di percorrere il doppio binario, per cui le attività non normate dovranno fare riferimento esclusivamente al nuovo codice.

Ma vediamo quali sono state le principali modifiche apportate al testo consolidato con il decreto 18 ottobre 2019:

  • la Regola tecnica orizzontale (RTO);
  • le Regole tecniche verticali (RTV) relative alle aree a rischio specifico
  • le vie d’esodo;
  • le valutazioni Atex;
  • la metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio.

In particolare, all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015 vengono apportate sostanziali modifiche alle seguenti sezioni:

  • Sezione G – Generalità;
  • Sezione S – Strategia antincendio
  • Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli;
  • V.1 (Aree a rischio specifico);
  • V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
  • V.3 (Vani degli ascensori);
  • Sezione M – Metodi.

Le novità introdotte per la Regola Tecnica Orizzontale

Anche se la struttura principale della RTO rimane invariata (si basa sempre su un approccio prestazionale, con la determinazione dei profili di rischio, dei livelli di prestazione e delle soluzioni conformi o alternative), le novità sono nella forma, vengono introdotti nuovi approcci progettuali, nuove soluzioni in linea con l’evoluzione tecnica, dando ai professionisti maggiore libertà e responsabilità. Nello specifico, il nuovo decreto riscrive la progettazione e la realizzazione degli impianti antincendio delle 42 attività per le quali deve essere utilizzato, obbligatoriamente, il decreto 3 agosto 2015.

Vediamo alcune delle principali novità introdotte:

  • Pendenza delle rampe
  • Livelli di prestazione
  • Prove sperimentali anche per verificare le soluzioni alternative
  • Compartimento multipiano
  • Vie d’esodo
  • Estintori e reti di idranti
  • Svof – Sistemi di ventilazione orizzontale forzata

Percorsi dei soccorritori

Modifiche alle Regole Tecniche Verticali (RTV)

Pendenza delle rampe

Ai fini dell’esodo viene abbattuto il vincolo dell’8%; non devono essere considerate le rampe con pendenza superiore all’8% ma al 20%.

Livelli di prestazione

Resta per il professionista la possibilità (per le attività con valutazione del progetto) di attribuire alle misure antincendio livelli di prestazione differenti rispetto a quelli proposti dal Codice; l’obbligo di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza si ha solo se i livelli attribuiti sono inferiori rispetto a quelli fissati dal Codice. Prove sperimentali anche per verificare le soluzioni alternative

Per verificare che le soluzioni alternative raggiungano il collegato livello di prestazione e per l’attribuzione di livelli di prestazione diversi da quelli indicati dal Codice, viene introdotta la possibilità di far ricorso anche a prove sperimentali.

Prove sperimentali

Queste devono essere eseguite da un professionista antincendio (iscritto nelle liste di esperti tenute dal ministero dell’Interno) e vanno condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Compartimento multipiano

Vengono ampliate le possibilità di far ricorso al compartimento multipiano, ora possibile per più valori di rischio vita.

Vie d’esodo

Tante le modifiche che riguardano la progettazione delle vie d’esodo:

consentito installare lungo le vie di esodo i tornelli e i varchi automatici per il controllo degli accessi, a determinate condizioni; la possibilità di far ricorso al corridoio cieco viene anche relazionata al massimo affollamento degli ambiti da esso serviti; generalizzato l’obbligo di prevedere almeno due vie d’esodo indipendenti; modificati, in funzione del numero di occupanti, i requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo; nuove indicazioni circa il calcolo della larghezza minima di scale e marciapiedi mobili d’esodo, che devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza previsti dalla direttiva 2006/42/Ce; prevista la possibilità di non considerare nel calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie di esodo esterne; sottoposto all’attenzione del progettista il rischio di sovraffollamento localizzato in caso di esodo; introdotto un nuovo paragrafo dedicato all’esodo per le attività all’aperto.

Estintori e reti di idranti

Cambiano i riferimenti per determinare il numero di estintori di classe A da installare in un’attività: non si basa più sul prodotto tra capacità estinguente minima e metri quadri, bensì sulla massima distanza di raggiungimento degli estintori differenziata dalla norma in base ai profili di rischio vita.

Anche per gli estintori di classe B viene abbandonato il riferimento ai metri quadri; il calcolo si basa sulla quantità di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione.

Per quanto riguarda la progettazione delle reti di idranti, viene affermato che quelle progettate, installate ed esercite secondo la norma Uni 10779 sono considerate come soluzioni conformi.

Svof – Sistemi di ventilazione orizzontale forzata

Per il controllo dei fumi e del calore vengono presi in considerazione i Sistemi di ventilazione orizzontale forzata (Svof) in alternativa alle aperture di smaltimento fumo e calore di emergenza.

Si tratta di sistemi o impianti destinati ad assicurare, in caso di incendio, lo smaltimento meccanico controllato dei fumi e dei gas caldi, da utilizzare soprattutto in attività complesse dove è necessario garantire la sicurezza delle squadre di soccorso creando una via d’accesso libera da fumi e calore, come nelle autorimesse.

Percorsi soccorritori

Al fine di assicurare nelle attività per cui è richiesto il massimo livello di prestazione in merito all’operatività antincendio l’accessibilità protetta per i Vigili del Fuoco, vengono introdotte le definizioni di:

  • “piano di accesso” (piano del luogo esterno da cui i soccorritori accedono all’edificio);
  • “percorso di accesso” ai piani dell’edificio da parte dei soccorritori.

Per le soluzioni conformi al livello IV di prestazione viene aggiunto l’obbligo di avere almeno una scala d’esodo che conduca al piano di copertura nei casi in cui la massima quota dei piani sia maggiore di 54 metri.

Le porzioni delle vie di esodo che servono anche ai soccorritori per raggiungere i diversi piani, rispetto a quanto calcolato ai fini dell’esodo, devono avere una larghezza maggiorata di 500 mm.

Introdotte le misure per l’accostabilità dell’autoscala ai diversi piani e i requisiti minimi per l’accesso dei mezzi di soccorso (larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico).

Modifiche alle Regole Tecniche Verticali (RTV)

Per quanto riguarda le Regole Tecniche Verticali (RTV), si segnalano alcune modifiche relative al capitolo relativo alle aree a rischio per atmosfere esplosive. In particolare, la RTV viene integrata con tre principi: ove non fosse possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive o eliminare le sorgenti d’accensione, dovrebbe essere ridotta la probabilità di contemporanea presenza di atmosfere esplosive e sorgenti di accensione per quanto ragionevolmente praticabile od ottenibile, secondo gli approcci “Alarp” (as low as reasonably practicable) o “Alara” (as low as reasonably achievable); in generale, il livello di protezione contro le esplosioni è considerato adeguato quando si deve verificare il fallimento di tre mezzi di protezione indipendenti affinché un’atmosfera esplosiva possa essere innescata da una sorgente di accensione efficace; le attività con presenza di rischio derivante da atmosfere esplosive devono disporre della documentazione tecnica attestante l’idoneità dei prodotti ed impianti installati per lo specifico uso nel luogo di impiego, in conformità anche del gruppo e della categoria, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi.

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